Il nuovo assistente allenatore delle Black Stars, John Paintsil, ha avviato un'azione legale chiedendo 80 milioni di cedi ghanesi di risarcimento danni contro giornalisti e case dei media per diffamazione.
Tra gli imputati ci sono importanti media come Multimedia Group, Omni Media Limited e Angel Broadcasting Network, insieme a individui tra cui Patrick Osei Agyemang, Christopher Nimley, Saddick Adams e Veronica Commey.
La causa di Paintsil si basa sull'accusa di possesso di un certificato di allenatore falso, che lo renderebbe non qualificato per il suo ruolo nella squadra tecnica del Ghana.
Patrick Osei Agyemang, conosciuto come “Countryman Songo”, è accusato da Paintsil di aver fatto commenti diffamatori trasmessi dal Multimedia Group. La dichiarazione di Osei Agyemang includeva la messa in dubbio della legittimità di Paintsil come allenatore a causa della presunta falsa certificazione.
Allo stesso modo, Nimley di Omni Media Limited avrebbe affermato che Paintsil non è idoneo ad allenare nemmeno nella Premier League del Ghana, citando accuse di aver falsificato le sue credenziali di allenatore.
Saddick Adams, parlando su Angel Broadcasting Network, avrebbe sollevato preoccupazioni sul presunto utilizzo da parte di Paintsil di un certificato falso, che secondo lui viola le leggi del Ghana.
Veronica Commey, parlando a GTV, avrebbe affermato che Paintsil era sprovvisto della necessaria licenza CAF A, e avrebbe suggerito di aver presentato un certificato contraffatto per far intendere il contrario.
Nel documento legale ottenuto da 3Sports, Paintsil, rappresentato da Nobisfield Chambers, richiede 20 milioni di cedi ghanesi in danni generali a Multimedia, Omni e Angel ciascuno per le dichiarazioni diffamatorie. Inoltre, a Osei Agyemang, Nimley, Saddick e Veronica viene chiesto individualmente di pagare 5 milioni di cedi ghanesi ciascuno.
Gli imputati sono tenuti a presentare scuse senza riserve e a ritrattare pubblicamente le loro dichiarazioni attraverso le stesse piattaforme mediatiche.
Mentre gli imputati attendono la convocazione formale, l’onere della prova spetta a loro. La mancata risposta entro otto giorni dal ricevimento della citazione può comportare la condanna in contumacia nei loro confronti.