Tifosi lanciano un kiwi all’arbitro: assegnata la vittoria a tavolino ai padroni di casa

Foto: sito WikiHow.it

La gara tra Bargagli San Siro e Multedo era stata sospesa per “lancio di kiwi”. I protagonisti (in negativo) sono stati i tifosi ospiti. Un kiwi ha colpito l’arbitro. Il Giudice Sportivo, dunque, ha assegnato la vittoria a tavolino ai padroni di casa e squalificato per una giornata il campo di casa del Multedo.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 30/11/2021

BARGAGLI SAN SIRO – MULTEDO 1930

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

Preso atto che il ddg riporta in esso che, al 9′ minuto del secondo tempo, in seguito all’ammonizione dell’allenatore della società MULTEDO 1930, i sostenitori di detta società, identificati mediante i colori sociali dagli abiti indossati che chiaramente riconducevano al sodalizio, scagliavano un kiwi acerbo dal peso di di 100g contro di lui, colpendolo all’altezza del polpaccio;

Rilevato, sempre dal referto arbitrale, che l’impatto di tale corpo contundente causava al ddg un forte e ripetuto dolore nella zona del gastrocnemio e che, pertanto, egli era, dunque, impossibilitato nella prosecuzione della direzione della gara in quanto le condizioni fisiche non gli consentivano di continuare a dirigere l’incontro, a causa del predetto lancinante dolore;

Considerato che, in relazione a quanto precede, il ddg, sospendeva definitivamente la gara, dandone notizia ai capitani delle due compagini, quando il risultato era sul punteggio di 1-0 per la società MULTEDO 1930;

Preso atto della circostanza, sempre riferita dal ddg nel proprio referto, che, al rientro negli spogliatoi, anche i dirigenti della società MULTEDO 1930, riconoscevano l’appartenenza dei suddetti sostenitori, nel novero di quelli propri;

Rilevato che, nella serata del giorno della disputa della gara in questione, il ddg si recava presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova – U.O. Ortopedia e Traumatologia d’urgenza, dove gli veniva riscontrata una contusione del ginocchio sinistro, con minimo edema e con l’emissione di una prognosi di gg. 3, salvo complicazioni;

Ritenuto, in base a quanto precede, dover attribuire la responsabilità dei fatti accaduti alla società MULTEDO 1930;

Visto l’art. 10, comma 1 del CGS;

P.Q.M.

Dispone:

Di infliggere alla Società MULTEDO 1930 la sconfitta per 3-0, nella gara in questione, oltre all’obbligo della disputa di n. 1 giornata di gara a porte chiuse ed all’ammenda di Euro 100 (sanzione attenuata a motivo dell’aver ammesso l’appartenenza dei sostenitori che con il loro comportamento hanno causato la sospensione della gara, nel novero di quelli propri). Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nell’ambito della gara in questione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA’

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

MULTEDO 1930 1 gara

Vedi delibera Giudice Sportivo.

AMMENDA Euro 100,00 MULTEDO 1930 Vedi delibera Giudice Sportivo.

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Fonte: Tuttocampo.it