Caso Okoye: l’ammonizione non fu casuale, ma niente illecito sportivo

Caso Okoye: l’ammonizione non fu casuale, ma niente illecito sportivo

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🔍 Le motivazioni della FIGC: violazione della lealtà, non combine

Il Tribunale Federale della FIGC ha pubblicato le motivazioni ufficiali che hanno portato alla squalifica di due mesi per Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, coinvolto in un presunto caso di scommesse legate a un’ammonizione durante Lazio-Udinese dell’11 marzo 2024.

Secondo quanto emerso dagli atti, l’ammonizione non è stata casuale, ma non si configura come illecito sportivo. La Procura FIGC ha infatti modificato il capo d’imputazione, escludendo la combine e contestando solo la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che riguarda i principi di lealtà, correttezza e probità.

Il flusso anomalo di scommesse, segnalato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, era concentrato esclusivamente sull’ammonizione di Okoye, con puntate elevate e localizzate nella zona di Udine. Questo ha fatto scattare l’indagine, che ha coinvolto anche l’arbitro Gianluca Aureliano e il titolare di un ristorante, Diego Giordano, indicato come beneficiario delle vincite.

🗣️ Le dichiarazioni e la decisione finale: due mesi di stop

Durante l’udienza, Okoye ha ammesso di aver confidato a Giordano il proprio stato d’ansia per problemi familiari, temendo che potesse influire sulla sua condotta in campo. Tuttavia, ha negato qualsiasi accordo per favorire scommesse. Il Tribunale ha ritenuto credibili le dichiarazioni, ma ha sottolineato che il portiere ha comunque anticipato a un soggetto esterno un evento legato alla gara, violando i principi etici del regolamento sportivo.

La sanzione è stata quindi limitata a due mesi di squalifica, senza multa, ma con una forte censura morale. Il Tribunale ha evidenziato che la condotta di Okoye ha favorito un profitto ingiusto per Giordano, anche se non c’è prova diretta di un accordo fraudolento.

Il caso Okoye rappresenta un precedente importante: non serve la prova di una combine per configurare una violazione disciplinare, basta la comunicazione impropria di informazioni sensibili prima di una gara.

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